IL SUPERBONUS 110 è UNA DETRAZIONE DEL 110 %

delle spese sostenute per l’efficientamento energetico e antisismico nonché per l’installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Per ottenere la detrazione del 110%, i lavori devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche. Se questo salto di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta.

Ad attestare il passaggio di classe è l’attestato di prestazione energetica (APE)  rilasciato da un tecnico abilitato che ha una validità temporale di 10 anni.

Il Superbonus spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

In presenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge per usufruire dell’agevolazione (articolo 119 del decreto legge n. 34/2020), tra i soggetti aventi il diritto di richiedere la detrazione del 110% rientra anche il futuro acquirente immesso nel possesso dell’immobile oggetto degli interventi agevolati (circolare n. 24/2020, punto 1.2).

 

È necessario, tuttavia, che sia stato stipulato e regolarmente registrato un contratto preliminare di vendita dell’immobile.

In tale situazione, analogamente a quanto previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si ritiene che non sia necessaria l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore, essendo implicitamente accordata con l’immissione anticipata nel possesso dell’immobile.

2 MARZO 2022