Bonus affitti che cosa cosa prevede il Decreto Sostegni bis
Ulteriore proroga dell’agevolazione per immobili strumentali e aziende, con qualche novità.
Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e per i canoni di affitto di azienda.
Questo è quanto dispone l’art. 4 del c.d. Decreto Sostegni-Bis (D.L. 25.05.2021, n. 73), in vigore dal 26.05.2021.
L’art. 4 del decreto prevede in prima battuta una proroga fino al 31.07.2021 del bonus in favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator (inclusi gli stabilimenti termali), che già beneficiavano del credito d’imposta fino al 30.04.2021, grazie alla precedente proroga disposta dall’ultima legge di Bilancio.
Si ricorda che il credito d’imposta è stabilito nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione dell’immobile strumentale o del 30% del canone di affitto d’azienda. L’accesso al beneficio è sottoposto alla condizione che nel mese di riferimento dell’anno 2021 si sia verificato un calo di fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Possono usufruire del credito anche attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del decreto.
Sostegni bis chi può non pagare l’IMU
Secondo quanto previsto dal Decreto Sostegni bis, non devono pagare l’IMU per tutto il 2021 i proprietari di immobili soggetti al blocco degli sfratti per morosità.
Al tempo stesso i locatori hanno diritto al rimborso della prima rata dell’imposta anno 2021.
I proprietari che hanno ottenuto una convalida di sfratto per morosità degli inquilini entro il 28 febbraio 2020 non sono tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il 2021. Niente IMU anche se la convalida dello sfratto è arrivata dopo il 28 febbraio 2020 e la relativa esecuzione risulta sospesa fino al 30 settembre o alla fine dell’anno.